lunedì 9 marzo 2009
Quanto spende un pirata?
Ma la cosa più bella è stato il discorso sulla qualità dei supporti che vi smentisco ampiamente:
Qualità digitale persa negli anni...
Articolo tratto dal suo blog:
"I pirati informatici spendono di piu’
dic 19
tv-sorrisi.pdf
In estrema sintesi ho intenzione di dimostrare, a tutti coloro che credono di risparmiare scaricando illegalmente materiale multimedia da Internet, che si sbagliano e di grosso. Partiamo da alcuni dati forniti dall’Enel desumibili da un documento ufficiale, di cui riporto di seguito un estratto, contenente un analisi dettagliata dei consumi energetici derivanti dall’uso del personal computer in casa: “……Oggi ci occupiamo invece del personal computer, strumento ormai familiare per giovani ed adulti che, a sorpresa, si rivela anche lui abbastanza vorace in quanto a consumi energetici; la cosa non deve stupirci se consideriamo che negli ultimi anni la corsa verso computer dalle prestazioni sempre maggiori ha portato a maggiori consumi da parte di processori e periferiche (cosa che sicuramente avrete notato toccando la superficie del disco fisso in funzione o osservando il getto di aria calda che viene espulso dalle ventole presenti nel cabinet del PC).I processori attuali arrivano in alcuni casi a superare la soglia dei 100 Watt di consumo, potenza che chiaramente viene erogata dall’alimentatore presente nel PC il quale oltre al processore si occuperà di alimentare anche le altre periferiche contenute nel computer, masterizzatori, eventuali periferiche esterne alimentate via USB e le stesse ventole di raffreddamento; un conteggio veloce ma abbastanza realistico ci permette di valutare il consumo di un PC fisso: se infatti mediamente la potenza consumata dal computer e’ di 300 Watt (nei casi di PC ben equipaggiati tale consumo puo’ essere anche superiore, esistono in commercio alimentatori per PC che arrivano fino a 600 o 800 Watt )e il PC rimane acceso per una decina di ore al giorno, facilmente potremo quantificarne il consumo moltiplicando il consumo (espresso in KiloWatt) per il numero di ore di utilizzo, nel nostro caso quindi 300 W = 0,3 KW da moltiplicare per 10 ore , ovvero 3KWh. Considerando un costo dell’energia elettrica medio di circa 0,2 euro/KWh , il PC dell’esempio, tenuto acceso per 10 ore al giorno ci costa 60 eurocent al giorno; cifra che sembra ridicola, ma che moltiplicata per 365 porta a circa 200 euro.” Partiamo da questo dato, che in alcuni casi, può essere considerato anche ampiamente in difetto rispetto al reale consumo di energia elettrica che devono sopportare i cosiddetti pirati informatici. A questo costo, che definiamo iniziale, bisogna aggiungere l’ usura cui il computer va incontro a causa di un uso intenso e prolungato. Per rimanere sul terreno della concretezza, la durata media di un computer usato per scaricare filmati e musica è all’incirca di 2 anni; un personal computer che ci permetta di scaricare velocemente materiale multimediale molto voluminoso non costa meno di 1000 €. A questi vanno aggiunti il costo dei supporti informatici, sui quali copiare film e musica scaricata illegalmente, che potremmo quantificare in 100 euro annui. Aggiungiamo ora il costo della bolletta telefonica: le tariffe flat, ovvero tutto incluso, costano mediamente tra i 20 e i 30 euro mensili, vale a dire circa 300 euro annui. Sommando le cifre calcolate finora arriviamo ad un totale che oscilla all’incirca tra i 1600 euro e i 2000 euro. Sapete cosa avrebbe speso un utente medio se avesse noleggiato, tutte le uscite disponibili, in un comune videonoleggio? Tra i 1100 ed i 1300 euro, sempre calcolati su base annua, con un risparmio netto calcolabile tra i 500 ed i 700 euro. Senza calcolare, fatto di importanza non secondaria, la pessima qualità di filmati scaricati dalla rete rispetto a prodotti ufficiali messi in commercio dalle case cinematografiche."
A questo punto è proprio il caso dire: meditate gente, meditate……
La fonte:
http://www.gabriellacarlucci.it/2008/12/19/i-pirati-informatici-spendono-di-piu/
PAGHERESTE REALMENTE PER IL DIRITTO D'AUTORE DI QUESTA ROBA???
http://www.youtube.com/watch?v=pJBZVhjT6Sg
domenica 8 marzo 2009
Proposta dell'Onorevole Tarlucci detto Gabriella...a voi i commenti.
Ecco il testo della legge anche se a noi piace ricordarla così
PROPOSTA DI LEGGE PER “INTERNET TERRITORIO DELLA LIBERTA’, DEI DIRITTI E DEI DOVERI
Articolo 1
La presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate a partire da - e per il tramite di - apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Articolo 2
1. E’ fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.
2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi responsabili - in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime - di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.
3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.
4. In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d’Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni.
Articolo 3
1. Ferme restando le attribuzioni della Magistratura penale, civile e amministrativa, nonchè le funzioni degli organismi indipendenti di controllo già operativi, che in nessun modo vengono modificate, Governo è delegato a istituire, presso l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il “Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet”.
Il Comitato è composto 9 Membri così designati:
3 Membri indicati dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (secondo procedure e modalità da definirsi a cura della stessa Autorità).
2 Magistrati ordinari, designati dal CSM
1 Magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
1 esperto di settore indicato dalla Siae (Società Italiana degli Autori e degli Editori).
2 esperti di settore indicati dalla Confindustria.
A tale organismo potranno essere inviate segnalazioni in forma riservata o pubblica. E ad esso potranno essere sottoposti - per una valutazione tecnica e per la creazione di un repertorio casistico - gli atti giudiziari, ivi compresi gli esposti, le denunzie e le querele, relativi a tematiche di competenza.
Il Comitato potrà inoltre essere fatto oggetto di interrogazioni e interpellanze preventive in relazione a dubbi interpretativi riguardanti leggi e regolamenti.
2. Il Comitato resta in carica 3 anni.
Il Presidente sarà indicato dal Presidente della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
3. Il Comitato dovrà predisporre una relazione introduttiva della propria attività inquadrando i temi fondamentali e indicando i punti prioritari della propria missione. Tale relazione dovrà essere approvata dal Consiglio della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ogni sei mesi verrà emesso un rapporto sull’avanzamento delle attività e un aggiornamento sui casi di maggiore interesse sottoposti al Comitato.
4. Il Comitato ha titolo per emettere quattro diverse tipologie di atti:
a. Raccomandazioni;
b. Note interpretative in merito alle norme relative alla rete Internet;
c. Pareri non vincolanti in merito alla messa in opera di misure preventive o cautelari;
d. Relazioni alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Se richiesto dalle parti interessate, solo su materie di natura civilistica, e a spese delle stesse, il Comitato potrà svolgere attività arbitrale e di mediazione ai fini della messa in opera di accordi intercategoriali o di codici di condotta condivisi.
5. Il regolamento interno del Comitato, predisposto a cura degli uffici tecnici Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base delle indicazioni pervenute dai membri del Comitato, dovrà essere approvato dalla Consiglio della stessa.
Articolo 4
La legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Entro tale termine gli operatori di cui all’articolo 1 adeguano le modalità di accesso alla rete internet da esse garantito a quanto prescritto dalla presente legge.
L’effettiva costituzione e messa in attività del Comitato dei cui all’art. 3 e seguenti non influisce sulla applicabilità delle norme cui agli Articoli 1, 2 e 4.
Ecco un po' di fonti:
1) Punto informatico
2) Webnews
3) Politica live
4) Martellini